Cosa facciamo?

Sosteniamo i progetti di servizio umanitario dei club Lions che aderiscono alla Fondazione, fornendo fondi per i sussidi e sviluppando programmi per migliorare la vita delle persone nelle nostre comunità. Unitevi a noi nel portare speranza e cambiamento nelle comunità tutti i giorni, ovunque.

Il regolamento



FONDAZIONE DI CLUB LIONS
DEL
DISTRETTO LIONS 108-TA1- ONLUS


REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ ISTITUZIONALE:

Art.1 – Oggetto

Al fine di assicurare trasparenza nell’attività, ossia: tutela degli interessi fissati dallo Statuto,
migliore utilizzazione delle risorse, efficacia degli interventi e chiara motivazione delle scelte, la
Fondazione, con il presente regolamento, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi da
applicarsi a cura degli organi della Fondazione per la selezione, pianificazione e realizzazione dei
progetti d’intervento nei settori indicati dal presente Regolamento.

Art.2 - Principi generali

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente opere di attività sociale atte a
sostenere l'attività lionistica dei club del Distretto 108 TA-1 e del territorio di propria competenza
regolarmente iscritti.
La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili nel tempo, al fine di
rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze
operative, può rivolgere interventi anche a favore di uno solo dei settori statutariamente previsti. Di
ciò si deve tenere conto nella definizione periodica di programmi pluriennali predisposti dopo
adeguati accertamenti di fattibilità.
La Fondazione su indicazione del Consiglio generale può operare inoltre per progetti e iniziative di
attività sociale, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre Istituzioni
La procedura per la concessione di contributi è disciplinata, nell'ambito delle disposizioni di legge e
di statuto, esclusivamente dal presente Regolamento e dalle relative deliberazioni adottate dal
Comitato di Gestione.
La scelta delle attività e delle destinazioni dei contributi deve avvenire sulla base del principio di
trasparenza, di piena rispondenza ai fini della Fondazione, del merito e del rilievo sociale
dell'organizzazione e/o del progetto finanziato, anche attraverso un'attenta valutazione dei costi in
relazione ai benefici attesi.

Art. 3 - Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lealmente lo statuto, le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, le disposizioni
dei regolamenti;
b) a versare nelle casse della fondazione la quota associativa ed ogni altro contributo deliberato
dal Comitato di gestione;
c) comunicare il proprio domicilio e le eventuali variazioni.

Art. 4 - Diritti dei soci

Ad esclusione di quanto indicato nel comma seguente, spetta ai soci l’esercizio dei diritti
partecipativi ed amministrativi previsti dalla Legge e dello Statuto: in particolare i soci hanno
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diritto di essere informati sull’attività della fondazione, a partecipare al Consiglio generale, a
votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza alla fondazione.
I soci aggregati hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali nella misura di
un Rappresentante comune in seno al Comitato di gestione.
I soci benemeriti hanno diritto di intervento in assemblea ma non hanno diritto di voto e non
possono ricoprire cariche sociali.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dalla Fondazione mediante motivata comunicazione scritta indirizzata al
Comitato di Gestione.
Il socio che contravviene agli obblighi sociali stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento può essere
escluso dalla fondazione dal Comitato di gestione che delibera dopo aver ascoltato le giustificazioni
del socio interessato.

Art.6 – Organi

Gli Organi della Fondazione sono: il Consiglio generale, il Comitato di gestione, il Presidente, il
Segretario generale, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio generale dei Soci è composto da un rappresentante di ciascun Club iscritto alla
Fondazione nella persona del suo Presidente o da altro socio del Club all’uopo delegato per iscritto
dal Presidente stesso. Le delibere e i compiti del Consiglio generale dei soci sono quelli stabiliti
dall’articolo 8 dello Statuto.
Il Comitato di gestione viene eletto dal Consiglio generale dei Soci nella sua prima assemblea nel
numero e con le competenze stabilite dall’articolo 9 dello Statuto e rimarrà in carica fino
all’Assemblea che approva il Bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario del mandato.
I consiglieri eletti (che durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili) scadranno
a rotazione secondo la seguente procedura:
1° anno: i 2 consiglieri della 1^ circoscrizione e n.1 consigliere della 4^ circoscrizione
2° anno: i 2 consiglieri della seconda circoscrizione
3° anno: i 2 consiglieri della terza e il consigliere della 4^ circoscrizione non sostituito il primo
anno
E così di seguito.
Il Presidente della Fondazione, come stabilito dall’art. 10 dello Statuto é l’immediato Past
Governatore del Distretto.
Il Governatore in carica dovrà essere invitato alle riunioni del comitato di gestione e informato del
relativo ordine del giorno; qualora decidesse di intervenire egli avrà diritto di parola ma non di voto.

Art.7 – Patrimonio indisponibile

Il Patrimonio indisponibile è costituito dai versamenti iniziali alla Fondazione effettuati dai soci.
Il versamento per i soci fondatori è fissato in 30 Euro pro capite secondo la consistenza del registro
dell’Institute Associazion of Lions Clubs al 31-12-2004.
La quota di adesione per i club, soci ordinari, che successivamente alla costituzione della
Fondazione domandano di farne parte, sarà fissato annualmente dal Comitato di gestione al
momento dell’Assemblea generale.
L’organico di riferimento per il calcolo della quota di iscrizione del club è quello del mese della
richiesta con riferimento ai dati ufficiali desunti dal rapportino mensile inoltrato alla Sede Centrale.

Art.8 - Gestione del patrimonio

a) Il patrimonio della Fondazione viene amministrato seguendo un profilo prudenziale di rischio al
fine di preservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, con tutte le modalità consentite
dalla natura giuridica privata della Fondazione, dotata di piena autonomia gestionale.
b) Il Comitato di gestione predispone ed approva un progetto di investimento, anche utilizzando la
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consulenza di esperti prevalentemente scelti nell'ambito dei soci Lions del Distretto.
c) Nel caso si riscontri 1' esistenza di anomalie o di migliori opportunità il Presidente convoca nel
più breve tempo possibile il Comitato di gestione per le opportune deliberazioni.

Art.9 - Gestione del patrimonio immobiliare

La gestione dell'eventuale patrimonio immobiliare della Fondazione è di competenza del Comitato
di gestione, che deve fissarne forme e modalità. Il Presidente, sulla base delle delibere di Comitato,
provvede ad ogni adempimento.

Art.10 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione, destinato a coprire le erogazioni istituzionali e/o le spese correnti, é costituito
dai frutti della gestione del patrimonio, dagli avanzi di gestione non destinati a patrimonio, dai
contributi, dalle donazioni e da altri proventi di qualunque natura pervenuti alla Fondazione.
Esso deve essere amministrato secondo criteri di sana e prudente gestione.

Art.11 - Soggetti destinatari

Possono ottenere sostegno dalla Fondazione esclusivamente le attività aventi un indiscusso valore
sociale e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento,
dette attività saranno promosse dai soci fondatori e ordinari, tenuto conto dell'entità dell'erogazione
e del settore verso cui sono rivolte.
La Fondazione può esaminare contributi esclusivamente a favore di soggetti che presentino i
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla legge:
a) perseguire gli scopi di utilità sociale previsti dallo statuto;
b) dimostrare di aver costituito un fondo interno a copertura del piano di spese nella misura del
20% del valore complessivo del progetto presentato alla Fondazione per l’ottenimento del
contributo e ciò.nei soli casi di domanda di contributo su fondi di diretta competenza della
Fondazione
c) operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il
contributo;
d) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere statutariamente sancita
attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del beneficiario, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per
fini di pubblica utilità.
Non sono ammessi contributi, diretti o indiretti, a favore di persone fisiche, con eccezione di
erogazioni volte all’esecuzione di borse di studio, a favore di enti e/o di soggetti aventi fini di lucro,
a imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali
riconosciute dalla legge, a partiti o movimenti politici, a organizzazioni sindacali o di patronato, o a
chiunque persegua finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art.12 - Erogazioni pluriennali

La Fondazione privilegia i contributi a favore di attività che si concludono entro un arco temporale
definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un livello elevato di autonomia
economica.
Alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali non può essere destinato di norma più di
un quarto delle disponibilità del Fondo di Gestione mediamente disponibile ogni anno, salve
deroghe espressamente motivate dal Comitato di gestione.
Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive, che vengono
erogate in ciascun esercizio corrispondente all’avanzamento del programma approvato.
L'erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata dai risultati conseguiti con il
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contributo precedente, che sarà determinato sulla base del progetto presentato e delle verifiche
effettuate a mezzo di un confronto costi/benefici, esplicitati su apposita relazione esplicativa scritta.
Il Club proponente il progetto deve in ogni caso dimostrare di aver costituito un fondo per detto
progetto pari almeno al 20% del costo totale.

Art. 13 - Documento programmatico-previsionale

Almeno 60 giorni prima della fine dell’esercizio il Consiglio generale approva il documento
programmatico-previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo,
predisposto dal Comitato di gestione.
Il documento, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed
all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità
e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al
finanziamento dei diversi settori evidenziati negli scopi della Fondazione.
Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il documento può, per il
periodo di riferimento, limitarne l'intervento a taluni settori o sotto-settori fra quelli previsti nel
Regolamento.

Art. 14 - Progetti della Fondazione

Sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio generale, il Comitato di gestione approva, per
ciascun progetto della Fondazione, uno specifico documento illustrativo, da cui risultino gli
obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le
risorse economiche impegnate (anche in prospettiva pluriennale) e lo stato di avanzamento del
progetto.
Su indicazione del e/o dei Club proponenti la Fondazione si farà carico, qualora ne sussista la
possibilità, di richiedere sovvenzioni anche ad Enti pubblici o privati.
Prima dell'avvio di un “Progetto della Fondazione”, il Comitato di gestione può realizzare uno
"studio di fattibilità" del progetto stesso.

Art. 15 - Richieste di contributo

I club che intendano promuovere attività sociali devono darne comunicazione, al Comitato di
gestione, nelle forme previste dal presente Regolamento almeno 120 giorni prima della fine
dell’esercizio della Fondazione, per l’esercizio successivo.
La comunicazione deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto che si intende
realizzare con evidenza dei tempi delle attività anche se proiettata su più anni e delle fasi di
avanzamento del programma, accompagnata dal relativo preventivo di spesa, dalla menzione dei
soggetti che ne risultano beneficiari, e dall’elenco degli altri mezzi economici o di altra natura che
si prevede di utilizzare. Va fatta inoltre menzione anche agli altri eventuali soggetti che
contribuiscono alla realizzazione del progetto ai quali è stato chiesto un contributo, precisando
entità durata e modalità di somministrazione nelle fasi in cui lo stesso si articola.

Art. 16 – Comitati

Per lo svolgimento dei propri compiti Il Comitato di gestione può costituire appositi Comitati di
coordinamento, sovrintendenza e specializzazione avvalendosi soprattutto della collaborazione delle
professionalità potenzialmente presenti e disponibili tra i soci del Distretto 108 Ta1.

Art. 17 - Esame delle richieste di contributo

Non sono ammesse domande di contributo per iniziative già precedentemente avviate o in corso di
attuazione.
Le promozioni di attività sociali pervenute alla Fondazione sono assegnate ai Comitati competenti
che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente
Regolamento e ne curano la catalogazione.
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Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o comunque carente di uno o più elementi prescritti, il
Presidente provvede a richiederne l'integrazione al Socio proponente, fissando un termine che non
potrà essere inferiore ai 10 giorni dal ricevimento della richiesta entro il quale la domanda dovrà
essere integrata pena la decadenza.
Esaurita la fase di catalogazione e protocollazione delle richieste di contributo il Presidente, con
l'ausilio del Comitato di gestione, predispone una scheda riepilogativa di sintesi delle richieste
pervenute contenente almeno le seguenti voci:
a) la denominazione, la natura giuridica e la sede del soggetto richiedente;
b) l'ammontare del contributo richiesto;
c) l’entità del fondo interno già disponibile
d) lo scopo del contributo richiesto;
e) i contributi precedentemente erogati al richiedente medesimo
f) le fonti di copertura finanziaria

Art. 18 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, le eventuali
commissioni, il Presidente e il Comitato di gestione si attengono alla valutazione obiettiva del
progetto, avendo come unico fine il miglior perseguimento degli scopi statutari e dei programmi
della Fondazione. A tal fine, essi compiono un'analisi rigorosa degli effetti positivi che il progetto è
in grado di far ottenere tenuto conto dei costi ed oneri, diretti ed indiretti, che incidono e vincolano
la sua realizzazione.
Constatata la rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione e ai criteri stabiliti
dal presente Regolamento, per la valutazione delle domande di contributo, il Comitato di gestione
tiene conto in particolare:
a) dell'efficacia dell'intervento in termini di risultato sociale e di rispondenza alle finalità previste
dallo Statuto per il settore in argomento;
b) della consistenza dei mezzi finanziari già disponibili che non possono essere inferiori al 50%
(cinquantapercento) della somma richiesta
c) dell'esperienza maturata dal club richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione
di progetti analoghi;
d) dell’'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali
finanziamenti;
e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
f) della completezza della documentazione fornita;
g) dell’esistenza di più Soci partecipanti alla realizzazione del progetto.

Art. 19 - Deliberazione dei contributi

Le decisioni di accoglimento per l’erogazione dei contributi sono di competenza del Comitato di
gestione.
Il Comitato di gestione delibera sulle richieste di contributo sulla base dei criteri di cui al precedente
art. 15.
Salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente carente degli elementi richiesti, ogni decisione
sul rifiuto del contributo resta riservata al Comitato di gestione.
Le decisioni assunte che impegnano la Fondazione vengono comunicate dal Presidente al Consiglio
Generale nella sua annuale relazione all’assemblea.

Art. 20 - Comunicazione delle decisioni della Fondazione

Ogni decisione assunta in ordine all'accoglimento o al rigetto delle richieste di contributo è
comunicata ai richiedenti per iscritto, per fax o lettera raccomandata, normalmente entro trenta
giorni dalla loro deliberazione da parte della Fondazione e comunque non oltre 60 giorni dell’anno
successivo alla presentazione della domanda.
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Le richieste non accolte possono essere riformulate e ripresentate.

Art. 21 - Erogazione dei contributi

Il Presidente sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che
le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
La Fondazione eroga contributi normalmente nella forma del rimborso delle spese effettivamente
sostenute ai soli progetti approvati presentati dai Soci Fondatori e Ordinari regolarmente iscritti
nella misura massima del 50% dell’ammontare del progetto.
Eccezionalmente potranno anche essere autorizzate erogazioni di acconti sottoforma di
anticipazioni delle spese purchè sostenute da preventivi e programmi già esecutivi di attuazione.
L'erogazione del contributo fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla
Fondazione, a conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione e sui
risultati ottenuti, nonché una rendicontazione documentata delle spese sostenute, con evidenza degli
altri contributi ottenuti da terzi. Nel caso di contributi pluriennali è richiesta una relazione per ogni
esercizio finanziario riportante il progressivo in termini di avanzamento di quanto già realizzato alla
data e la restante fase residuale di attuazione a completamento con tutti gli elementi che
caratterizzano il progetto sia sotto il profilo contabile che tecnico/economico che finanziario.

Art. 22 - Erogazione di contributi finalizzati

La Fondazione non sarà tenuta se non eccezionalmente ad amministrare contributi, destinati da terzi
ai soci, inferiori a 250 Euro
Nel caso in cui la Fondazione riceva contributi da parte di società o enti, finalizzati all'esecuzione di
un progetto realizzato direttamente da uno o più club del Distretto, detto contributo si intenderà
vincolato e dedicato univocamente all'esecuzione di detto progetto.
La Fondazione tratterrà da dette somme, un importo, per spese gestionali, fiscali, eccetera secondo
la seguente tabella:
- 10% sulle somme da 250 a 5.000 euro
- 7% sulle somme eccedenti i 5.000 e fino a 10.000 euro
- 5% per le somme eccedenti i 10.000 euro.
Le somme trattenute si intendono per singola operazione e al netto degli oneri fiscali.

Art.23 - Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti

Il Comitato di gestione può affidare ad uno o più dei propri componenti l'incarico di verificare,
anche se del caso con l'ausilio di esperti, lo stato di avanzamento del progetto da parte dei Soci
ammessi al contributo. In mancanza di tale affidamento, l'incarico si intende attribuito al Presidente.
Di tale incarico è data comunicazione al Socio che ha ottenuto il finanziamento.
La verifica comporta il controllo sia formale che sostanziale del progetto presentato nelle sue
diverse fasi di attuazione, anche attraverso la preventiva determinazione di parametri quantitativi e
qualitativi. A tal fine, gli incaricati della Fondazione o il Presidente hanno facoltà di chiedere
informazioni al Socio che ha ottenuto il contributo, nonché di visitare i luoghi in cui il progetto
viene realizzato, previo accordo con il Socio medesimo.
Il mancato rispetto delle premesse che hanno portato all’approvazione del progetto per causa
imputabile al Socio che ha ricevuto il contributo, accertato da apposita indagine conoscitiva e
sottoposto a deliberazione del Comitato di gestione, costituisce motivo di sospensione immediata
delle erogazioni per gli avanzamenti delle fasi successive e la totale esclusione dai contributi della
Fondazione per il quinquennio successivo salvo che non venga restituito il contributo ricevuto e/o
gli anticipi già ricevuti.

Art.24 - Rapporto annuale

Entro 60 giorni dopo la chiusura dell’esercizio, il Comitato di gestione redige ed approva un
Rapporto riportante le attività e le erogazioni somministrate a fronte di ogni progetto approvato ed
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eseguito nell'anno precedente. Al rapporto sono allegati l'elenco completo dei soggetti che hanno
ottenuto contributi dalla Fondazione con i dati di dettaglio di ciascuna operazione.
Il Rapporto è allegato al bilancio consuntivo, e viene reso pubblico nelle forme previste dall'art 17.
Il Rapporto è sottoposto all'approvazione del Consiglio generale dopo esame dello stesso.

Art.25 - Pubblicità

Lo Statuto, i Regolamenti interni, il Rapporto annuale, i bandi per la concessione di contributi, gli
elenchi dei soggetti beneficiari e degli importi assegnati, nonché gli altri documenti destinati alla
diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono pubblici e messi a disposizione
presso la sede della Fondazione medesima per la consultazione da parte di qualunque Socio ne
faccia richiesta.

Art. 26 - Ricorsi

Sono ammessi ricorsi da parte di uno o più soci contro le decisioni del Comitato di gestione. Il
ricorso deve essere presentato al Presidente della Fondazione.
Il Presidente entro 30 giorni dovrà nominare un Past-Presidente della Fondazione, che non faccia
parte del club ricorrente, quale arbitro della controversia.
Il Past-Presidente così nominato avrà 30 giorni di tempo per sentire le parti e ulteriori 30 giorni per
pronunciarsi sul ricorso.
La decisione dell’arbitro è inappellabile.

Art.27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Comitato di Gestione.