Cosa facciamo?

Sosteniamo i progetti di servizio umanitario dei club Lions che aderiscono alla Fondazione, fornendo fondi per i sussidi e sviluppando programmi per migliorare la vita delle persone nelle nostre comunità. Unitevi a noi nel portare speranza e cambiamento nelle comunità tutti i giorni, ovunque.

Lo statuto






STATUTO DELLA FONDAZIONE DI CLUB LIONS
DEL DISTRETTO 108 TA-1


Art. 1: Costituzione e denominazione

E' costituita con sede in Lonigo, Via Q.Rossi, n.24, una fondazione
denominata Fondazione di Club Lions del Distretto 108 Ta-1 Onlus -
organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito detta fondazione.
La fondazione, in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
La fondazione ha durata illimitata, può avere sede o sedi operative diverse dalla
sede legale e utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2: Scopi

La Fondazione, in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, è apartitica e senza alcun scopo di lucro.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e di promozione,
in armonia con le finalità de “The International Association of Lions Clubs”. La
Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari nonchè arte, cultura, promozione e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, solidarietà
sociale, tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili. La Fondazione, secondo
le linee programmatiche formulate dal Consiglio generale, può inoltre
promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative
aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una
positiva ricaduta sulla vita sociale. La Fondazione può altresì appoggiare e
sostenere l’impegno “a servire” del Distretto Lions 108TA1 e dei Lions Clubs
aderenti, eventualmente affiancandosi mediante la somministrazione di mezzi
finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di
progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o,
comunque, rientranti nell’ambito degli scopi della Fondazione. La Fondazione ha il
divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
La Fondazione sviluppa rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali ed
internazionali pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie o che
consentano o facilitino il raggiungimento degli scopi prefissati, potendo all’uopo
stipulare accordi e convenzioni.
La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica,
commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare atta o utile al conseguimento
degli scopi statutari. Essa potrà pertanto assumere interessenze o quote di
partecipazione in altre fondazioni, associazioni e società italiane e straniere,
concedere fideiussioni nei confronti di altre fondazioni, associazioni e società
italiane e straniere.

Art. 3: Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è formato:
a) dalle somme di denaro, titoli, rendite, beni mobili ed immobili conferiti
inizialmente come risulta dall’atto costitutivo;
b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, introiti acquisiti ed espressamente
destinati al patrimonio;
C) dagli avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi
La Fondazioneè obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4: Risorse finanziarie

Per il conseguimento delle proprie finalità la fondazione potrà disporre:
a) dei redditi del patrimonio di cui all’articolo precedente;
b) delle somme che perverranno da contributi pubblici e privati che non siano
destinate ad incrementare il patrimonio;
c) dai contributi dei soci nella misura deliberata dagli Organi sociali e non
destinate al patrimonio;
d) degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione, di
formazione, svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con
esse strettamente connesse;
e) delle somme provenienti dall’alienazione dei beni facenti parte del patrimonio,
deliberate dal Consiglio generale e destinate ad uso diverso dall’incremento del
patrimonio.
f) delle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato di
gestione.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente
e del segretario.
E’ vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di avanzi di gestione nonchè
riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

Art. 5: Soci

Sono Soci della fondazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, che ne fanno
richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato di gestione: essi
possono essere soci fondatori, ordinari, aggregati, benemeriti e, ad eccezione per
i fondatori, tale qualifica viene attribuita e decorre dalla data della delibera del
Comitato di gestione.
Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione del
patrimonio iniziale della fondazione.
Sono soci ordinari i Lions Club del Distretto 108 Ta1 che successivamente alla
costituzione della Fondazione vengano ammessi a seguito di domanda indirizzata
al Comitato di gestione e che con la loro attività contribuiscano sia
all’accrescimento del patrimonio nelle modalità determinate dal Consiglio generale
dei soci sia al perseguimento degli scopi della fondazione.
Sono soci aggregati le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni
diverse dai Lions Club, che, su richiesta indirizzata al Comitato di gestione,
vengano ammessi a far parte della fondazione e che con la loro attività
contribuiscano all’incremento del patrimonio della fondazione mediante un
apporto di beni e valori determinati dal Comitato di gestione.
Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni,
che, per meriti particolari o con il loro apporto di beni e valori, contribuiscano in
modo significativo all’incremento del patrimonio e/o al raggiungimento degli scopi
della fondazione.

Art. 6: Perdita della qualifica di socio

Si perde la qualifica di
a) socio fondatore od ordinario :
- per estinzione del Lions Club;
- quando il Club sia radiato o messo in “status quo” come previsto dallo Statuto
Internazionale dei Lions Clubs e ne segue la procedura di riammissione;
- per recesso volontario da comunicare al Comitato di gestione per mezzo di
lettera raccomandata;
- per inadempimento degli obblighi sociali a seguito di delibera del Comitato di
gestione
b) socio aggregato o benemerito:
- per recesso volontario da comunicare al Comitato di gestione per mezzo di
lettera raccomandata;
- a seguito di motivata delibera del Comitato di gestione.

Art. 7: Organi
Sono organi della fondazione:
- il Consiglio generale dei soci;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- il Segretario generale
- il Collegio sindacale.

Art. 8: Consiglio Generale dei Soci

Il Consiglio generale dei soci è costituito da tutti i soci riconosciuti tali almeno
trenta giorni prima della data fissata per la convocazione.
Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno al massimo
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, in via straordinaria,
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data e luogo della
riunione, spedito nel domicilio dichiarato da ogni socio, almeno quindici giorni
prima della data fissata dell’adunanza, con lettera raccomandata, telegramma,
fax o posta elettronica.
La convocazione può avvenire anche su richiesta del Comitato di gestione o di
almeno un terzo di tutti i soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le
modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e il Consiglio deve essere tenuto entro trenta giorni
dalla convocazione: al vicepresidente spetta il potere di convocare il consiglio nel
caso in cui, il presidente non vi provveda nei termini avanti indicati, o in caso di
assenza o impedimento del Presidente.
In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, presenti in proprio o per delega
da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega,
purchè a maggioranza dei soci ordinari
I membri del Comitato di gestione non possono rappresentare il Club in seno al
Consiglio.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.
Il Consiglio generale dei soci ha i seguenti compiti:
- approvare gli indirizzi generali dell’attività proposti dal Comitato di gestione;
- eleggere i membri del Comitato di gestione determinandone il numero dei
componenti;
- eleggere i componenti del Collegio sindacale ed il suo Presidente;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo
articolo 17;
- stabilire l'ammontare dei versamenti indisponibili in conto patrimonio

Art. 9: Comitato di gestione
Il Comitato di gestione é formato, dal Presidente e da sette a undici membri,
eletti a rotazione dalla Consiglio generale dei soci che ne determina il numero e
scelti in numero massimo di due Lions per Circoscrizione del Distretto Lions
108/Ta1 e comunque non più di uno per club. I componenti del Comitato di
gestione durano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Ogni esercizio il Consiglio generale dei soci provvede al rinnovo di una quota dei
componenti del Comitato di gestione come stabilito nel Regolamento
Per essere eletto quale membro del Comitato di gestione il candidato deve essere
socio regolare di un Lions Club, anch’esso in regola e socio della fondazione o
persona designata dai soci aggregati.
Le candidature devono essere comunicate con lettera raccomandata, telefax o
posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili,
al Segretario della fondazione da parte del Lions Club di appartenenza del
candidato, accompagnate da un dettagliato curriculum professionale e lionistico di
quest’ultimo. La candidatura deve pervenire almeno un mese prima della data
fissata per la convocazione del Consiglio generale.
Per la candidatura del rappresentante dei soci aggregati si segue la stessa
procedura.
Il Comitato di gestione, elegge fra i suoi membri lions appartenenti ai club soci
della fondazione, il Vice Presidente e un Segretario Generale.
Il Comitato di gestione può nominare procuratori speciali anche esterni, per
singoli atti o categorie di atti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Comitato
di gestione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal
Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti
nominati dal Consiglio generale dei soci. I componenti così nominati resteranno in
carica fino al prossimo Consiglio generale dei soci.
Se viene a mancare la maggioranza dei membri del Comitato di gestione, lo
stesso si intende decaduto e, per le nuove nomine, il Consiglio generale dei Soci
deve essere convocato dal Collegio Sindacale, il quale, nel frattempo, può
compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Comitato di gestione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della fondazione: esso ha pertanto la facoltà di compiere
tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statutari,
esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto espressamente riservano alla
consiglio generale dei soci.
In particolare, salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il
Comitato di gestione
- realizza gli scopi della fondazione;
- vaglia i progetti di attività proposti dal Club soci e delibera sulla loro
ammissibilità;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare in
Consiglio generale dei soci;
- delibera sulle destinazioni di somme e di beni non costituenti patrimonio, ivi
compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili;
- provvede all’assunzione, o al licenziamento, di personale dipendente,
determinandone l’inquadramento ed i compensi economici, nonché la definizione
di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi di intervento;
- delibera la costituzione di Comitati tecnici su varie materie, con funzioni
consultive, propositive, di studio o di ricerca;
- delibera sull'ammissione e recesso dei soci e sulla perdita della qualifica di
socio;
- predispone i Regolamenti per il buon funzionamento della fondazione;
- propone al Consiglio generale dei soci le modifiche del presente Statuto;
- conferisce procure su particolari e limitate materie.
Il Comitato di gestione predispone annualmente la relazione sull'attività della
fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio generale dei soci.
Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le
veci, presso la sede sociale o anche altrove purché nell’ambito del territorio
distrettuale, di norma ogni due mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente ne
ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Comitato
o dal Collegio sindacale.
La convocazione è fatta con avviso contenente l’elenco degli argomenti da
trattare, la data, ora e luogo della riunione da inviare mediante lettera, telefax,
posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili,
al domicilio dichiarato da ciascun membro del Comitato di gestione e del Collegio
sindacale, non oltre il quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.
In caso di urgenza l’avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite
telefax, posta elettronica o telegramma.
Il Comitato di gestione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti. La presenza alle riunioni dei consiglieri e dei
sindaci può avvenire anche con l’utilizzo di sistemi audiovisivi, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro
consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare i
documenti, nonché di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti
trattati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato di gestione si
considera tenuta dove si trovano congiuntamente il Presidente ed il Segretario
verbalizzante.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione
di quelle concernenti la nomina o la revoca del Segretario Generale, dove è
necessaria la maggioranza assoluta dei membri in carica.
In caso di parità di voti, avrà prevalenza quello del Presidente, o, in caso di sua
assenza, quello del Vice Presidente. Le deliberazioni del Comitato di gestione si
fanno constatare da verbale sottoscritto da coloro che fungono da Presidente e da
Segretario della riunione.

Art. 10: Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente del Comitato di Gestione e del Consiglio
generale dei soci, è l’immediato Past Governatore del Distretto 108Ta1 e dura in
carica un esercizio sociale.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio generale dei soci ed il Comitato di gestione;
b) rappresenta la fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
c) vigila sul buon andamento della gestione amministrativa della fondazione;
d) cura l’osservanza dello Statuto e del regolamento;
e) può delegare parte delle sue funzioni al Vicepresidente o ad altro membro del
Comitato di gestione.
Il Presidente predispone annualmente la relazione morale sull’attività della
fondazione che sottopone alla approvazione del Comitato di gestione ed al
Consiglio generale dei soci.
In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova
dell’assenza o impedimento del Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro
funzioni saranno svolte dal componente del Comitato di gestione con maggiore
anzianità lionistica.

Art. 11: Segretario

Il segretario assiste e coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni
degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo, che sottopone all’esame del Comitato di gestione entro tre mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Fondazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità
alle decisioni del Comitato di gestione;
- è il capo del personale

Art. 12: Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti
nominati dal Consiglio generale dei soci fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili,
il quale nominerà anche il Presidente del collegio.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'consiglio
generaleconvocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione ed
il suo concreto funzionamento.
Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis e seguenti
del codice civile.
Il Collegio Sindacale, nella relazione di propria competenza al bilancio di esercizio
deve indicare i criteri seguiti dal Comitato di gestione nella gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere non lucrativo di
utilità sociale della fondazione.
Il Collegio Sindacale ha tutti i poteri di cui all'art. 2403 bis del codice civile.
Il Collegio Sindacale deve anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale siano conformi alla legge ed
ai principi contabili nazionali ed internazionali;
b) intervenire alle adunanze del Consiglio generale, del Comitato di gestione e
possibilmente del Comitato Esecutivo, se costituito;
c) convocare l'consiglio generale dei soci qualora non vi provveda il Comitato di
Gestione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in
materia di collegio sindacale.

Art. 13: Collegio arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la fondazione che
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle
relative alla validità delle delibere assembleari, nonchè le controversie promosse
da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere
risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza - che le parti dichiarano di
conoscere e accettare - anche per quanto riguarda il numero e le modalità di
nomina degli arbitri.
L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale costituito da 3 (tre) o 5
(cinque) arbitri nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di
Vicenza.
Il Collegio Arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 14: Durata e gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali, ad esclusione del Presidente, hanno la durata di tre anni
e possono essere riconfermate non in via continuativa.
Per dare continuità all’attività della Fondazione i componenti il Comitato
scadranno a rotazione come stabilito dal Regolamento.
Tutte le cariche della fondazione saranno ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il
rimborso spese sostenute in ragione dell’incarico specifico assegnato, purché
siano documentate.

Art. 15: Bilancio o rendiconto

Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Comitato di gestione, il
bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio generale dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la
sede della fondazione almeno quindici giorni prima di quello del Consiglio
generale dei soci convocata per l’approvazione, e possono essere consultati da
ogni associato.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'esercizio sociale.

Art. 16: Esercizio sociale

L'esercizio sociale della fondazione va dal 1° luglio al 30 giugno inclusivi a partire
dall'anno successivo all’approvazione del presente statuto.

Art. 17: Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate al Consiglio
da uno degli organi sociali o da almeno un quarto dei soci. Per le deliberazioni
occorre la presenza almeno di almeno due terzi dei soci fondatori ed ordinari e il
voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.

Art. 18: Scioglimento della fondazione

Lo scioglimento della fondazione è deciso dal Consiglio generale dei soci con il
voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci fondatori e ordinari, che
nominerà pure il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri, e fisserà le
modalità di liquidazione.
Pagina 10 di 10
In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, la fondazione dovrà devolvere
il proprio patrimonio residuo ad altre ONLUS o organizzazioni aventi fini di
pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Preferenzialmente il patrimonio residuo verrà devoluto alla L.C.I.F. – Lions Clubs
International Foundation.

Art. 19: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di
fondazione.